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Registro dei controlli: lo devo proprio fare?

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Il registro controlli antincendio o registro delle manutenzioni è un fascicolo dove devono essere annotati tutti gli interventi che vengono eseguiti nell’ambito della gestione della sicurezza aziendale.

La domanda che spesso ci rivolgono è:

Ma sono davvero obbligato ad avere questo registro controlli antincendio?

Facendo una ricerca su internet risulta subito evidente che anche su questo punto non ci sia molta chiarezza, in effetti come spesso (purtroppo) accade nel mondo della sicurezza antincendio le cose sono complesse e articolate.
Le attività soggette al rilascio dell’autorizzazione da parte dei Vigili del Fuoco sono senza dubbi, obbligate ad avere un registro dei controlli antincendio

Ma quali sono queste attività?

Sono quelle richiamate nell’allegato I “ELENCO DELLE ATTIVITA’ SOGGETTE ALLE VISITE E AI CONTROLLI DI PREVENZIONE INCENDI” del D.P.R. N°151 del 01/08/2011.
Citiamo di seguito quanto richiesto all’art. 6 del D.P.R. N°151 sopra citato per quanto concerne la gestione dell’attività:

  
Art. 6. Obblighi connessi con l’esercizio dell’attività
1. Gli enti e i privati responsabili di attività di cui all’Allegato I del presente regolamento, non soggette alla disciplina del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, hanno l’obbligo di mantenere in stato di efficienza i sistemi, i dispositivi, le attrezzature e le altre misure di sicurezza antincendio adottate e di effettuare verifiche di controllo ed interventi di manutenzione secondo le cadenze temporali che sono indicate dal Comando nel certificato di prevenzione o all’atto del rilascio della ricevuta a seguito della presentazione della SCIA di cui all’articolo 4, comma 1, nonché di assicurare una adeguata informazione sui rischi di incendio connessi con la specifica attività, sulle misure di prevenzione e protezione adottate, sulle precauzioni da osservare per evitare l’insorgere di un incendio e sulle procedure da attuare in caso di incendio.


2. I controlli, le verifiche, gli interventi di manutenzione e l’informazione di cui al comma 1, devono essere annotati in un apposito registro a cura dei responsabili dell’attività. Tale registro deve essere mantenuto aggiornato e reso disponibile ai fini dei controlli di competenza del Comando.

Ma io che sono titolare di una piccola attività?

Anche le piccole attività, purché abbiano almeno un estintore d’incendio, devono avere il registro controlli antincendio.
Per chiarezza le piccole attività che non rientrano nell’allegato I del D.P.R. 151, sono comunque soggette al suo mantenimento in efficienza dei presidi antincendio, dell’estintore per capirci, e pertanto devono attenersi a quanto richiesto dalla normative UNI9994-1 dove al punto 8.3 e indovina, salta fuori il “Registro”.
In definitiva TUTTE LE ATTIVITA’, dove è presente un estintore d’incendio, devono avere e mantenere aggiornato il registro dei controlli.

Stabilito che il registro controlli antincendio è obbligatorio, chi e come lo deve gestire?

Come abbiamo detto l’obbligo del Registro dei Controlli nasce (purtroppo) da due diverse normative ma entrambe hanno in comune questi punti:

 

1. L’obbligo della compilazione è a carico del responsabile dell’attività, non del manutentore…
E’ vero,….Si possono prendere accordi con il manutentore antincendio che ci aiuti nella compilazione, ma ogni responsabilità rimane in capo al datore di lavoro, anche perché devono essere trascritte anche altre notizie che non competono il manutentore antincendio

2. Vi si devono annotare tutte le verifiche e manutenzioni svolte, sia ordinarie che straordinarie e non solo…
Nel registro dei controlli si devono registrare anche le visite di sorveglianza, le manutenzioni ordinarie e straordinarie, le date dei corsi antincendio e primo soccorso, le date dei rinnovi delle attestazioni periodiche e tutti quegli interventi che hanno una valenza dal punto di vista sicurezza e antincendio

3. Deve essere sempre presente in azienda e deve essere reso disponibile alle autorità di controllo, non deve essere dal commercialista…
Essendo il registro dei controlli un vero e proprio “strumento” per la gestione della sicurezza è chiaro che deve essere a disposizione degli organi preposti al controllo.

 

A questo punto è meglio fare una precisazione per chiarire come deve essere questo registro, visto che le varie normative ci obbligano ad averlo, in compenso non ci danno indicazioni su come deve essere organizzato.
Da questo punto di vista, la nostra esperienza sul campo ci permette di darvi dei consigli utili e pratici su come organizzare e gestire il registro, si perché abbiamo assistito a moltissime ispezioni antincendio e Spisal e la prima domanda di gli ispettori pongo al datore di lavoro o al responsabile della sicurezza è sempre la stessa: “Mi dia il registro delle manutenzioni …

CONCLUSIONI

1. Tieni il registro in un posto conosciuto, meglio se nell’apposita cassetta

Prova a immaginare questo scenario:
Arriva un ispezione dei Vigili del Fuoco (non sono così improbabili come credi), l’ispettore che hai davanti ti chiede di visionare il registro controlli antincendio, inizi a cercarlo, non sai bene dov’è, non lo trovi, chiami anche la segretaria che non ha idea di cosa stai parlando, allora ti vien in mente di chiamare il manutentore antincendio, alla fine lo trovi. Che impressione pensi si sia fatto l’ufficiale dei VVF che è lì che ti aspetta…??

2. Verifica che sia tenuto in modo ordinato, non con classici fogli volanti e mescolati

Mantenere in ordine il registro è sinonimo di organizzazione, se presentiamo una cartellina con un mucchio di fogli è come non avere il registro
…continuiamo con la visita ispettiva: hai trovato il registro, bene…E’ “farcito” dai report di lavoro che la ditta di manutenzione di ha lasciato, un plico di carte ammucchiate nella prima pagina del registro, dalla quale emerge che alcuni estintori devono essere revisionati…

3. Ricordati che il servizio di sorveglianza è un obbligo del datore di lavoro e del suo preposto e quindi anche le ispezioni che fai fare al tuo personale devono essere annotate

continuiamo con la visita ispettiva: l’ufficiale VVF spazientito, ti chiede dove sono annotate le visite di sorveglianza…e tu pensi sorveglianza? Ricordati che la legge non ammette ignoranza

4. Ricordati di fare vidimare il registro controlli antincendio dal tecnico che ha eseguito l’intervento di manutenzione

continuiamo con la visita ispettiva:  l’ufficiale VVF ti fa notare che non è firmato dal tecnico antincendio, cerchi di giustificarti imputando una dimenticanza del manutentore, a quel punto però ti viene fatto notare che manca anche la tua di firma…

5. Come già accennato sul registro devi annotare anche l’attività di informazione e formazione antincendio del personale riguarda:

• L’organizzazione di corsi di formazione e rinnovo dei medesimi
• La designazione dei lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure antincendio
• L’individuazione delle ditte che effettuano la manutenzione delle attrezzature, sistemi ed impianti antincendio

continuiamo con la visita ispettiva:  l’ufficiale VVF ti chiede di dimostrare di aver eseguito la formazione del personale oppure di aver pianificato il rinnovo del corso antincendio…

 

A quel punto l’ufficiale dei VVF ti elenca le sanzioni in cui sei incappato:

 

Assenza di designazione dei lavoratori incaricati alla lotta antincendio

Ex art. 12 comma 1 lett. B D. Lgs n° 626/94

Art. 43 co. 1 lett. „b“ D.Lgs. 81/08

Art. 55 co. 4 lett. “a” D. Lgs. 81/08

Arresto da 2 a 4 mesi o sanzione da 800 a 3.000 Euro

Omessa formazione dei lavoratori

Ex art. 3 D. Lgs n° 493/96 del 14/08/96

Art. 164 co. 1 lett. “b” D. Lgs. 81/08

Art. 165 co. 1 lett. “a” D. Lgs. 81/08

Arresto da 3 a 6 mesi o sanzione da 2.000 a 10.000 Euro

Omessa manutenzione periodica dei presidi antincendio, ivi compresi gli estintori portatili.

Ex art. 34/c D.P.R. 547/55

Art. 64 co. 1 lett. „a“ D.Lgs. 81/08

Art. 63 co. 1 D.Lgs. 81/08

Allegato IV punto 4.1.3.

Art. 68 co. 1 lett. “b” D. Lgs. 81/08

arresto da 3 a 6 mesi o sanzione da 2.000  a 10.000 Euro